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martedì 29 maggio 2018

Invito

 

venerdì 25 maggio 2018

tiglio caduto:un articolo e un comunicato stampa


CITTADINI AREA FIORENTINA
TIGLIO CADUTO, UN ARTICOLO E UN COMUNICATO STAMPA
Sull'episodio del tiglio caduto su un pulmann di turisti sul Lungarno del tempio, un articolo di Stamp Toscana riferisce sul comunicato stampa del CCTA (Coordinamento cittadino tutela degli alberi)
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Caduta del tiglio, CCTA: "Unica soluzione, un piano (vero) del verde" 

tiglio tempio

Firenze –  Non rincorrere la paura. E' questo il messaggio che giunge, dopo la tragedia sfiorata del tiglio abbattutosi su un pullman di turisti nel lungarno del Tempio a Firenze, dal CCTA, acronimo che sta per Coordinamento Cittadino Tutela Alberature e da Italia Nostra, in una nota rivolta all'amministrazione e all'intera città, sottoscritta da Lorenzo Orioli (CCTA – Coordinamento Cittadino Tutela Alberi), Mario Bencivenni (CCTA -Coordinamento Cittadino Tutela Alberi), Leonardo Rombai (ITALIA NOSTRA – Firenze). Perché il vero problema, se gli alberi cadono, non è far fuori gli alberi fiorentini con un intervento di abbattimento seriale, ma programmare un vero "piano del verde" che preveda, oltre gli abbattimenti che a volte sono necessari, la "cura". Ovvero, manutenzione e accudimento di queste creature arboree che fanno muro contro l'inquinamento umano, dall'aria ai rumori, oltre a creare veri e propri ecosistemi attorno a se'.  Tanto più che gli abbattimenti seriali se risolvono il problema, lo fanno a breve termine, non rimuovendo le cause per cui gli alberi cadono ma limitandosi agli effetti.
"Ci preoccupa che l'Assessore all'Ambiente, dopo l'incidente, abbia confermato la bontà del piano di sostituzione delle alberature avviato nella passata estate – dicono dal CCTA – attenzione a non pianificare (semmai sia mai stato pianificato il verde in questa città) rincorrendo la paura, anche se legittima.
Non bisogna rischiare di fare un passo indietro di anni come ha ribadito il prof. Stefano Mancuso nel suo intervento sulla stampa cittadina".
Il problema, ribadiscono dal coordinamento, è che gli alberi non cadono per caso, e  l'abbattimento indiscriminato, a calendario, che l'amministrazione propone, può evitare i danni a terzi per incidenti, solo nel breve periodo, ma non agisce sulle cause sul lungo periodo. "Le cause si risolvono con la manutenzione, il buon impianto, le giuste potature, il monitoraggio periodico, il controllo delle ditte, aspetti che l'amministrazione elude programmando tagli che non sempre sono necessari e talora risultano sbagliati. Il rischio zero non esiste".
Tornando sulla questione del tiglio di Lungarno del Tempio, ci si accorge che le cause della caduta possono essere molto più complesse di quanto ci si possa immaginare a primo acchito. "Se si scoprisse che la caduta del tiglio sul lungarno è stata causata dai lavori per i mondiali del ciclismo del 2013 per il rifacimento dell'asfalto, come è intuibile immaginare e come testimoniato dai cittadini residenti, si capisce che un approccio gestionale basato sull'abbattimento preventivo è fuori luogo, oltreché causa di altri danni ambientali dovuti all'eliminazione di quei benefici ecologici sempre più necessari in un ambiente urbano inquinato, e per i quali l'amministrazione è responsabile", incalzano dal CCTA.
E dunque? "La risposta che ci auguriamo dall'amministrazione di Firenze è una risposta ponderata e partecipata dell'amministrazione stessa alla gestione del verde a Firenze. Riconfermiamo che l'unica strada possibile, per affrontare con la dovuta serietà che la problematica delle alberature urbane richiede, è procedere ad un vero piano del verde concordato e discusso con tecnici, associazioni ambientaliste e comitati dei cittadini, prima che con le ditte".

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martedì 22 maggio 2018

Chiesta la dichiarazione di “beni culturali” della Colonia Fiat e della Colonia Olivetti a Marina di Massa.


Chiesta la dichiarazione di "beni culturali" della Colonia Fiat e della Colonia Olivetti a Marina di Massa.


Le colonie marine comprese fra Marina di Massa e il Torrente Lavello, che segna il confine tra i Comuni di Massa e di Carrara, costituiscono un sistema di grande valore architettonico inserito in un contesto paesaggistico pregevole.
Lungo circa due chilometri di costa, l'area si caratterizza per la presenza di una successione di grandi complessi edilizi, originariamente il sistema delle Colonie.
Le prime sono state insediate nei primi decenni del XX secolo (per esempio la Colonia Ugo Pisa nel 1913), ma è a partire dagli anni '30 del secolo scorso che il regime fascista favorisce in maniera sistematica la localizzazione di nuove colonie marine su questa parte del litorale (che insieme a Calambrone rappresenta il sito preferenziale di insediamento delle colonie del ventennio fascista sul litorale tirrenico).
In quegli anni vengono costruite alcuni grandi complessi come la Colonia Motta-Edison, la Colonia Fiat e la Colonia XXVIII Ottobre (poi denominata Colonia Torino). Questi edifici sono tutti firmati da noti professionisti come l'ingegnere Achille Binda che progetta la Colonia Motta (aveva precedentemente realizzato l'edificio del Touring Club a Milano), l'ingegnere Vittorio Bonadè Bottino (aveva collaborato al progetto della fabbrica del Lingotto), l'architetto Ettore Sottsass senior (dal 1928 a Torino con Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini tra i promotori del gruppo piemontese del MIAR, Movimento Italiano per l'Architettura Razionale).    Nel dopoguerra completerà il "sistema" la Colonia Olivetti, di chiara derivazione razionalista e con un'ampia destinazione a verde.
Questi edifici, oggi solo in parte ancora in uso, hanno una destinazione urbanistica a "Colonia" in base al vigente piano regolatore generale (P.R.G.) del 1980, tuttavia, con le modifiche al Regolamento Urbanistico del Comune di Massa in corso di definitiva approvazione, potranno cambiare destinazione e diventare alberghi, residenze e servizi.
In particolare, risulta a rischio la pregevole e originale struttura della Colonia Fiat, nella quale l'attuale Società immobiliare titolare (la Verve) vorrebbe effettuare incisive modifiche edilizie.
L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha, quindi, inoltrato al Ministero per i Beni e Attività Culturali (Ministro e Direzione generale per l'Arte e l'Architettura contemporanee), al Segretariato per la Toscana per i Beni Culturali e il Paesaggio, alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca, alla Regione Toscana e al Comune di Massa una specifica istanza finalizzata alla dichiarazione di bene culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) della Colonia Fiat e della Colonia Olivetti, le due strutture del sistema delle Colonie di Marina di Massa in migliore stato e a maggior rischio di trasformazione.
Sono due complessi che costituiscono tratti dell'identità del luogo, sicuramente da conservare e fruire senza alterarne aspetti e valori culturali.
p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
Stefano Deliperi
ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com 




Marina di Massa, Colonia Fiat, aspetto attuale



​Marina di Massa, Colonia Fiat, 1934



​Marina di Massa, Colonia Olivetti​


Gruppo d'Intervento Giuridico onlus    
associazione di protezione ambientale riconosciuta 
(art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i.)

domenica 20 maggio 2018

Variante al R.U: una risposta all'assessore


CITTADINI AREA FIORENTINA
VARIANTE AL R.U: UNA RISPOSTA ALL'ASSESSORE BETTARINI
Anche sollecitato da un nostro notiziario dedicato all'avvio del dibattito sulla Variante al Regolamento Urbanistico per il patrimonio storico architettonico, l'Assessore Bettarini ci ha scritto una lettera esponendoci le ragioni dell'amministrazione.
Pubblichiamo a seguire la nostra risposta.

Gentili signori,
la materia di cui si discute ha un forte contenuto tecnico, e un' altrettanto forte sostanza politica: si cambiano gli strumenti urbanistici e si mantiene inalterata la tutela.
Probabilmente la complessità della vicenda ha fatto sì che l'informazione riguardo agli effetti della variante, al momento all'attenzione del Consiglio Comunale, sia stata veicolata in maniera non corretta.
Cercherò, per questo,di ripercorrerla. La questione è assai complessa e la giurisprudenza prevalente e consolidata, soprattutto del giudice penale, ha stabilito criteri di applicazione del tipo di intervento restauro e risanamento conservativo del tutto nuovi rispetto a quelli sinora adottati. Le attuali condizioni non permettono più il recupero e il riuso degli immobili come attuato negli ultimi quaranta anni. Si è reso quindi necessario, sulla base dei diversi criteri stabiliti dalla giurisprudenza, procedere alla revisione del Regolamento Urbanistico in modo da poter conservare gli stessi livelli di tutela sugli immobili di interesse storico-architettonico e documentale sinora garantiti con l'intervento di restauro e risanamento conservativo, con l'intervento di ristrutturazione edilizia a tale scopo mitigato con consistenti limitazioni.
Conseguenza del passaggio dal restauro e risanamento conservativo alla ristrutturazione edilizia con i limiti sotto indicati a parità di consistenza materiale dell'intervento, è l'assoggettamento di tutti gli interventi a Permesso di Costruire (art. 10, comma 1, lett. c) DPR 380/2001) o SCIA sostitutiva (art. 23 DPR 380/2001), ambedue soggetti al regime sanzionatorio penale in caso di difformità (art. 44 DPR 380/2001), in luogo della semplice SCIA.
L'operazione che si intende avanzare con la variante si può sinteticamente riassumere nei seguenti punti:
mantenere inalterata la classificazione del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-architettonico e documentale operata dal Regolamento Urbanistico;
mantenere inalterato il livello di tutela tipico di un intervento conservativo introducendo la ristrutturazione edilizia con i seguenti limiti che, pur non enunciando espressamente il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001), ne traducono di fatto il significato:
non sia prevista la demolizione dell'edificio esistente ad eccezione delle superfetazioni;
non sia incrementato il volume lordo complessivo;
non sia modificata la sagoma ad esclusione della eliminazione delle superfetazioni e di modeste modifiche necessarie a migliorare la funzionalità delle coperture;
non sia modificata sostanzialmente la composizione dei prospetti sulla via pubblica;
non sia modificata la distribuzione principale interna (androni, corpi scale, ecc);
non siano modificati l'imposta e i materiali (salvo quando si operi su elementi privi di interesse) degli orizzontamenti strutturali;
non sia modificata la quota di imposta della copertura fatte salve modeste modifiche necessarie a soddisfare esigenze di consolidamento non altrimenti conseguibili, da attuarsi con tecniche e materiali compatibili;
siano mantenuti gli apparati decorativi ove presenti.
Quanto ai beni culturali la variante non intende in nessun modo sottrarre gli immobili notificati al controllo dell'Amministrazione comunale bensì eliminare ogni possibile ambiguità tra tutela del bene culturale, sua integrità materiale, recupero, protezione e trasmissione dei suoi valori culturali (competenza della Soprintendenza) e pianificazione urbanistica riferita allo stesso bene (disciplina degli usi, carico urbanistico, dimensionamento), di esclusiva competenza del Comune.
Il Nulla Osta della Soprintendenza è, come sempre, conditio sine qua non per poter attivare qualsiasi intervento edilizio su un bene culturale. Al titolo edilizio compete la verifica della conformità rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie di dettaglio.
In sintesi: con questo provvedimento si intende dare certezza del diritto a chi opera sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico-architettonico e documentale alla luce del rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale, perseverando nella tutela ed evitando l'abbandono e il degrado. Di più: il regime sanzionatorio di carattere penale rappresenterà sicuramente una tutela aggiuntiva per la conservazione del patrimonio edilizio e architettonico di pregio.
Cordiali saluti.
Assessore Giovanni Bettarini

Qui sotto la nostra risposta

Gentile Assessore,
siamo ben consapevoli del fatto che la disciplina urbanistica dei centri storici è questione assai complessa: non a caso, come lei ben sa, avevamo indirizzato, ancora una volta inascoltati, una lettera al Sindaco nella quale chiedevamo che questa materia  forse oggetto di un vero dibattito pubblico che precedesse la procedura dell'adozione/osservazioni/approvazione prevista per legge.
Riteniamo che il Comune di Firenze, nel predisporre la Variante, abbia intrapreso un percorso che rende la materia ancora più complessa, se non addirittura contorta. Può essere che la giurisprudenza, in particolare in materia penale, abbia stabilito criteri di applicazione dell' intervento di restauro e risanamento conservativo "del tutto nuovi" rispetto a quelli adottati negli ultimi anni dal Comune di Firenze, ma certamente, nel farlo, ha utilizzato il buon senso ed ha manifestato giustificate preoccupazioni per la tutela. Infatti il giudice, rinvenendo nella normativa del Comune di Firenze esclusivamente due strumenti, la SCIA e il PERMESSO DI COSTRUIRE, ha determinato che per il cambio di destinazione d'uso degli edifici storici dovesse essere applicato il Permesso di costruire anziché la SCIA (strumento fino a quel momento utilizzato dal Comune) proprio per non lasciare alla sola discrezionalità dei professionisti la realizzazione di trasformazioni talvolta riguardanti interi comparti di tessuto storico e in grado di condizionare pesantemente l'identità dei luoghi.
Nel redigere la Variante, il Comune di Firenze ha dedotto dalla decisione del giudice della Cassazione (secondo la quale il cambio di destinazione deve essere rilasciato con  Permesso di costruire)  che non si dovesse più parlare di restauro bensì di ristrutturazione edilizia, operando un erroneo slittamento delle finalità della sentenza. Infatti, in questo modo, si sdoganano anche negli edifici storici interventi quali il frazionamento dell'immobile con incremento del numero delle unità immobiliari e conseguente incremento del carico urbanistico, ed altri interventi "pesanti" quali la modifica delle quote di imposta dei solai o degli elementi portanti verticali. Ma non solo: si svuota di significato il semplice intervento di restauro e risanamento conservativo che, in ogni caso, non può essere rilasciato con SCIA (come da sentenza della Cassazione).
Vorremmo infine rassicurarLa circa i suoi dubbi a proposito della correttezza dell'informazione sulla Variante in quanto abbiamo ben compreso la duplice finalità dell'operazione, quella di "adeguarsi" alla sentenza della Cassazione da un lato, e dall'altro quella di favorire le iniziative dei privati per poter rendere appetibili sul mercato gli edifici storici.
Ci rammarichiamo comunque che ancora una volta, proprio mentre viene dato l'assalto alla città da parte di mire speculative di ogni tipo, la tutela degli edifici storici risulti in balia di una normativa farraginosa e poco attenta alle esigenze di una corretta conservazione del nostro patrimonio edilizio. Patrimonio unico al mondo, ma che nella sua fruizione incontrollata si sta sempre più omologando e uniformando a quello di tutte le altre "città d'arte" fino a rischiare di perdere la propria identità.
Cordiali saluti
l'associazione Cittadini Area Fiorentina


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Per la cava è necessario il nullaosta paesaggistico.


Per la cava è necessario il nullaosta paesaggistico.

Importante pronuncia della Corte di cassazione in materia di attività estrattive e tutela paesaggistica.
La sentenza Corte cass, Sez. III, 3 maggio 2018, n. 18888 ha definitivamente concluso la vicenda processuale incentrata sui lavori abusivi di estrazione del marmo dalla Cava Faniello-Rondonaiosulle Alpi Apuane, nei Comuni di Stazzema e di Vagli di Sotto (LU).
La Società estrattiva (Tre Elle s.r.l.) è stata interessata anche da una lunga procedura fallimentare con risvolti penali.
Secondo quanto accertato, la Tre Elle s.r.l. aveva effettuato senza autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) l'estrazione del marmo da "uno scavo di circa 210 metri quadri e profondità media di circa 2,8 metri e alcuni tagli al monte, non quantificabili, in un piazzale superiore della cava".
Non si tratta di reati prescritti, in quanto i lavori estrattivi abusivi risalgono a un periodo immediatamente precedente il sopralluogo svolto (17 gennaio 2012) dalle Guardie del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, area in cui rientra il sito di cava.
Non solo: "risulta smentita dagli atti anche la ricostruzione difensiva secondo cui lo scavo era stato richiesto per ragioni sanitarie, trattandosi invece di una semplice coltivazione abusiva mascherata da bonifica. Le mere interlocuzioni tra Asl e società non possono essere considerate alla stregua di autorizzazioni e sono, in ogni caso, irrilevanti ai fini paesaggistici, perché provenienti da un'autorità diversa rispetto quella preposta alla tutela del vincolo."
Per completezza di informazione, il Consorzio di gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, con determinazione di pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) n. 21 del 27 agosto 2012, su istanza del custode e amministratore della Società amministrativa in procedura fallimentare, ha ritenuto "di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, nonché Nulla Osta del Parco, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/1997, comprensivo dell'Autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23" nonostante la comunicazione del Comando Guardie del Parco prot. n. 1332 del 12 aprile 2012 inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca relativa ai suddetti lavori estrattivi non autorizzati.
Una pronuncia, quella della Corte di cassazione, che dovrebbe confortare non poco chi persegue la legalità e vuole intervenire positivamente in una situazione da Far West come quella delle cave sulle Alpi Apuane descritta dal Procuratore della Repubblica di Massa Aldo Giubilaro nel corso di audizionidavanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati (2017).
p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
Stefano Deliperi
ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com 


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Gruppo d'Intervento Giuridico onlus    
associazione di protezione ambientale riconosciuta 
(art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i.)

giovedì 17 maggio 2018

Invito a partecipare alla conferenza

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la Rete Nazionale NoGESI
per maggiori informazioni cliccare su https://sosgeotermia.noblogs.org/
se non desiderate più ricevere le nostre comunicazioni,
inviate una mail all'indirizzo nogesi-info-leave@inventati.org.



Basta con il tanfo a Piombino!



Basta con il tanfo a Piombino!

Tanti residenti a Piombino (LI) non ne possono più.
Oltre ai notevoli problemi ambientali e occupazionali già esistenti nella cittadina costiera toscana, troppo spesso si aggiunge un tanfo pestilenziale tutt'altro che gradito proveniente dalla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano e gestito da Rimateria s.p.a. (fino al settembre 2016 era gestita dalla A.S.I.U. s.p.a., ora in liquidazione).
Dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti, dei 34 pozzi di captazione del biogas (nel progetto iniziale ne erano previsti 73) ne sono risultati collegati solo 16, gli altri diffondono nell'aria i relativi miasmi. 
La situazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti è piuttosto complessa.
Lo scorso 21 marzo 2018 era stata posta sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) da parte della Magistratura inquirente e dei Carabinieri del N.O.E. di Grosseto in seguito a indagini avviate nel febbraio 2017, nell'ambito di una campagna nazionale di controllo delle discariche promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
Grazie anche alla collaborazione della Regione Toscana – Settore Bonifiche, Autorizzazione Rifiuti ed Energetiche, i Carabinieri hanno appurato che la discarica era gestita violando le norme tecniche di riferimento e le prescrizioni imposte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A., determinazioni dirigenziali Provincia di Livorno n. 189 del 9 dicembre 2011 e Regione Toscana n. DGRT 761 dell'1 agosto 2016).
Non aveva, inoltre, avuto alcun effetto positivo la diffida effettuata dalla Regione Toscana il 29 novembre 2017, con cui era stata imposte al gestore della discarica l'attuazione di tutte le prescrizioni A.I.A.: un'ispezione dei Carabinieri del N.O.E. svolta nel febbraio 2018 ne aveva riscontrato la mancata effettuazione.
La discarica è anche coinvolta nell'indagine tuttora in corso sul traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi da parte della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha certamente causato devastanti effetti ambientali e sanitari in varie località della Toscana.
Tuttavia, il provvedimento cautelare è stato temporaneamente revocato il 17 aprile 2018 per consentire le operazioni di adeguamento e miglioramento degli impianti, mentre la Regione Toscana, con determinazione dirigenziale D.G. Ambiente ed Energia n. 5859 del 20 aprile 2018, modificata con successiva determinazione dirigenziale D.G. Ambiente ed Energia n. 6018 del 23 aprile 2018, consente "il proseguo dei conferimenti dei rifiuti autorizzati, alle condizioni stabilite nell'Atto di dissequestro temporaneo, assunto dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, in data 17/04/2018".
La discarica e i relativi lavoratori continuano così a operare e ad avere i fondi per gli interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti.
Resta il fatto, però, che i miasmi continuano a riproporsi ai residenti della zona, segno che qualcosa non funziona a dovere.
L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, raccogliendo le segnalazioni dei residenti, ha, quindi, inoltrato (15 maggio 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti al Ministero dell'ambiente, alla Regione Toscana, al Comune di Piombino, all'A.R.P.A.T., informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e i Carabinieri del N.O.E., perché siano risolte definitivamente le problematiche che danno corso agli insopportabili sgradevoli olezzi.
Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus sostiene l'azione di Magistratura e Carabinieri volta a ripristinare la legalità ambientale e sottolinea come, ancora una volta, tale azione abbia dovuto sopperire alla carenza di controlli e, soprattutto, di provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.
Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus è al fianco dei cittadini che giustamente pretendono il rispetto delle normative ambientali, la tutela della salute pubblica e della loro qualità della vita.
p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

Stefano Deliperi

ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com 


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associazione di protezione ambientale riconosciuta 
(art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i.)

giovedì 3 maggio 2018

un volume sui centri storici


CITTADINI AREA FIORENTINA
UN VOLUME SUI CENTRI STORICI
Segnaliamo anche questa interessante iniziativa sui centri storici

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